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Statuto
Art. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000; l'associazione è denominata “Associazione Giovani Santamariani”
Art. 2 - SEDE
L'associazione ha sede legale in (luogo da definirsi), non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili (derivanti anche da attività commerciali marginali) non possono essere ripartiti anche indirettamente ma devono essere reinvestiti in attività istituzionali. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Scopo dell'associazione è :
- Promuovere attività giovanili di qualsiasi genere (culturale, sportivo, formativo, professionale);
- Creare aggregazione sociale giovanile finalizzata al miglioramento della vita generale della cittadina;
- Innovazione giovanile: interessarsi di tutte le dinamiche territoriali che hanno impatto sul futuro (energie rinnovabili, gestione dei rifiuti, disoccupazione, abbattimento barriere architettoniche, semplificazione amministrativa, ecc...)
- Stimolare lo sport dilettantistico, la promozione della cultura e dell'arte, la formazione giovanile ad ogni livello.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 - I SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, che accettano gli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni, che condividano gli scopi dell'associazione. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo a maggioranza relativa. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
Ci sono due categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione. Sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto per votazione del Comitato Direttivo con maggioranza relativa, la qualifica di socio effettivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione, al risultato della votazione favorevole con maggioranza relativa, che vaglia anche l’ammissione di iscritti a partiti politici o sindacati, al solo scopo di garantire l’assenza di influenze politiche. L’iscrizione è valida per n.5 anni sociali. Il numero dei soci effettivi è illimitato. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, previa richiesta via mail. Tutti i soci hanno diritto di voto. Per la gestione delle quote si fa riferimento al relativo documento redatto a maggioranza assoluta dal Comitato Direttivo.
Art. 6 - PARTECIPAZIONE DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo. Ha effetto immediato. Il socio può essere escluso per incongruenza con le linee principali dell’associazione quale la partecipazione a scopo politico. L’esclusione ha bisogno dell’approvazione del Comitato Direttivo a maggioranza assoluta.
Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono - l’ assemblea; - Il comitato direttivo; - Il presidente; - Il tesoriere;
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 9 - L'ASSEMBLEA
L'assemblea è organo dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci. E’ convocata almeno una volta ogni 90gg dal Presidente in accordo con il Comitato Direttivo, mediante: · avviso scritto da inviare con posta elettronica agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
Deve inoltre essere convocata a) quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario; b) quando la richiede almeno un decimo dei soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Le delibere dell'assemblea sono valide nelle seguenti modalità:
- in prima e seconda votazione, con maggioranza assoluta dei soci
- in terza votazione con maggioranza relativa in seduta successiva e posticipata
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e trascritto su un apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L'assemblea straordinaria a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 della totalità dei soci; b)scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 della totalità dei soci; c)elegge il presidente e tutti gli organi direttivi. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Alla fine di ogni assemblea, sarà redatto un verbale sintetico da inviare il più presto possibile via mail ai soci.
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Art. 10 - IL COMITATO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da:
-membri 6 fino a 20 soci
-membri 8 fino a 40soci
-membri 10 fino a 60 soci
-membri 12 fino a 100 soci
-il Comitato Direttivo si riserva la possibilità di prendere provvedimenti per soci superiori ai 100.
Non possono far parte del Comitato Direttivo iscritti a partiti politici o sindacati o persone che ricoprono incarichi direttivi in altre associazioni. È possibile rimandare decisioni particolarmente importanti su richiesta di 1/3 dei componenti del comitato direttivo, verso il voto dell’assemblea, solo una volta ogni anno sociale.
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta da 1/3 dei membri del Comitato Direttivo stesso. In ogni caso deve essere convocato almeno ogni 30 giorni. Le riunione sono effettive solo con la partecipazione della 50% + 1 dei membri del Comitato Direttivo. Le delibere devono avere il voto della maggioranza relativa dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo ha la possibilità di cooptare soci che vogliano attivamente partecipare alla gestione, così da conferirgli lo status di membro del Comitato Direttivo.
Le elezioni si svolgono all’inizio di ogni anno sociale; il voto è segreto e personale.
Art. 11 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Non può essere eletto chi è iscritto a partiti politici o sindacati, né ricoprire incarichi direttivi in altre e diverse associazioni. E’ responsabile della apolicità generale della associazione con ogni mezzo statutario e con la sua influenza sul Comitato Direttivo. Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. È eletto:
- in prima seduta e seconda votazione, con maggioranza assoluta dei soci
- in terza votazione con maggioranza relativa in data diversa e posticipata
Art. 12 - IL TESORIERE
Il Tesoriere si occupa della gestione finanziaria ed economica dell’associazione. Rappresenta il vice del presidente, ed in sua assenza, momentanea o permanente, ne svolge le funzioni tutte. Non può essere eletto chi è iscritto a partiti politici o sindacati, né ricoprire incarichi direttivi in altre e diverse associazioni.
È eletto:
- in prima e seconda votazione, con maggioranza assoluta dei soci
- in terza votazione con maggioranza relativa in data diversa e posticipata
Art. 13 - BILANCIO
I bilanci sono predisposti ed approvati ogni anno dal Comitato Direttivo. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 14 - MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Art. 15 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni Onlus.
Art. 16 - REGOLAMENTI INTERNI
Tutti i regolamenti interni sono votati a maggioranza assoluta del Comitato Direttivo, ratificabili dal Presidente e dal Tesoriere con voto concorde.
Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti, nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.